Statuto

STATUTO

Denominazione e Sede

È costituita l'associazione denominata "Associazione per la REStituzione CONsapevole del Debito Ambientale - RESCONDA". La sede è in Torino, in Strada dei Tetti Bertoglio 79. Un eventuale trasferimento della sede o l’istituzione di una sede secondaria non prevede modifica allo Statuto.

Durata

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Scopo – Finalità

L'associazione è senza scopo di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, politica, religiosa o di genere;

Obiettivo dell’associazione è elaborare e promuovere iniziative volte a:

  1. accrescere la consapevolezza collettiva in ordine alle scelte funzionali al ripristino dell’ equilibrio tra attività umane ed ambiente;
  2. permettere alle persone di meglio valutare l’efficacia e la bontà di proposte ed iniziative volte al miglioramento della condizione ambientale ed alla conservazione degli ecosistemi;
  3. Promuovere una transizione socialmente sostenibile verso un modello economico volto alla conservazione delle risorse naturali ed in equilibrio con la capacità dell’ecosistema di rigenerarsi.
  4. In generale, intraprendere ogni azione volta al ripristino dell’equilibrio tra attività umane ed ambiente.

L’associazione intende essere interlocutore qualificato per la realizzazione di attività e strumenti di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche ambientali, nella ricerca di un nuovo modello sociale ed economico in cui la creazione e lo sviluppo di beni e servizi sia determinato dalle risorse naturali disponibili e necessarie a tal fine (inclusa la capacità di smaltimento di tali beni e servizi al termine del ciclo di vita), secondo quanto rappresentato dal Club di Roma nei suoi documenti relativi ai limiti dello sviluppo.

A tal fine, l'associazione realizza attività di:

Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od ingaggiare esperti, tecnici, artisti, conferenzieri o altro personale specializzato estraneo all’Associazione.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

Composizione dell'Associazione

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

  1. Soci Fondatori: coloro che hanno costituito l’associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo.
  2. Soci Ordinari: le persone fisiche, giuridiche o enti, la cui domanda di ammissione è stata accettata dal Consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione stabilita.
  3. Soci Sostenitori: associati che contribuiscono con particolari apporti economici. Il contributo minimo per conseguire e conservare la carica di socio sostenitore viene determinato dall’Assemblea.

La divisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Criteri di ammissione

Per ottenere la qualifica di Socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo, consegnandola direttamente, oppure inviandola a mezzo posta e/o e-mail al Consiglio Direttivo.

In mancanza di comunicazione di rigetto della richiesta da parte del Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa la domanda si intende accolta.

Il Consiglio direttivo può proporre il rigetto della domanda all'Assemblea dei Soci, che si esprime a maggioranza dei 2/3. L’eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l’aspirante socio potrà ricorrere contro detta decisione alla prima assemblea indetta.

Diritti dei Soci e dei Sostenitori

L’associato in regola con il rinnovo annuale dell’iscrizione:

I diritti del singolo associato possono essere limitati o sospesi secondo le procedure del presente Statuto

Doveri dei Soci e dei Sostenitori

Ciascun Associato deve:

  1. Accettare e rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto ed in tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e/o del Consiglio direttivo;
  2. Evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull'Associazione;
  3. pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio direttivo;
  4. cooperare per il raggiungimento delle finalità associative.
  5. assumere un comportamento leale e trasparente, rispettando la dignità e le opinioni di ciascuno.
  6. rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne agli organismi di direzione.
  7. Gli associati chiamati a ricoprire cariche e ruoli devono farlo con diligenza e responsabilità.

Perdita della qualità di Socio o di Sostenitore

La qualità di “Socio” si perde per decesso, recesso, morosità o esclusione. La morosità viene dichiarata dal Consiglio direttivo.

Le dimissioni da socio devono essere in forma scritta, consegnata direttamente, oppure inviata a mezzo posta e/o e-mail al Consiglio Direttivo ed hanno effetto immediato al momento della ricezione.

L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio o del sostenitore:

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo viene essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria dei Soci. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procede in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L’esclusione deve essere notificata al socio escluso e diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo versato.

Risorse dell'Associazione

Le risorse economiche e finanziarie atte al funzionamento dell'Associazione derivano da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. contributi di privati;
  3. contributi di Istituzioni o di enti pubblici o organizzazioni locali, nazionali o internazionali;
  4. dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione;
  5. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  6. da eventuali erogazioni, eredità, donazioni e legati.
  7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  8. altre entrate compatibili con le finalità associative.

Tali risorse concorrono a costituire il fondo comune, che non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Quota associativa

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio direttivo , approvata dall'Assemblea dei Soci e comunicata per iscritto ai Soci medesimi; La quota associativa è intrasmissibile.

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio o il rendiconto economico - finanziario che deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo.

In caso di necessità, l'Assemblea provvede a nominare un organo di revisione o, in generale, qualsiasi altro Organo esecutivo od operativo utile al perseguimento degli scopi istituzionali.

L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione , è costituita dalla totalità dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa ed all’attuazione delle sue decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Convocazione dell'Assemblea dei Soci

I Soci sono convocati in Assemblea dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta motivata e sottoscritta almeno due componenti del Consiglio Direttivo o un decimo (1/10) degli Associati. In questi ultimi casi ove il Presidente non provvedesse alla convocazione, entro trenta giorni dalla richiesta, la convocazione può essere effettuata, entro ulteriori trenta giorni dal vicepresidente e se questi non provvedesse, può essere richiesta al Presidente del Tribunale di Torino.

La convocazione dell’Assemblea avviene senza obblighi di forma purché con mezzi comprovabili, compresa la posta elettronica e/o la pubblicazione sul sito ufficiale dell’Associazione.

La convocazione dovrà essere eseguita almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea anche in audio-video conferenza, purché questo sia indicato nell’avviso di convocazione ed ai Soci vengano fornite, non oltre il giorno precedente l’Assemblea, le informazioni necessarie per la partecipazione telematica.

In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Presidenza dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del vice Presidente, l’Assemblea è presieduta dal componente del Consiglio direttivo presente più anziano di età.

Il Presidente dell’Assemblea ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea. Egli accerta il diritto degli intervenuti a partecipare all’Assemblea, per verificare se questa sia regolarmente costituita e sia rispettato il numero valido per deliberare. Al Presidente dell’Assemblea spetta accertare il diritto di intervento e dirigere la discussione e la votazione, fissandone, le modalità, salvo diverse disposizioni di Legge.

Deliberazioni dell’Assemblea

L'Assemblea delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri (50%+1) in prima convocazione, a maggioranza relativa in seconda convocazione.

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti alla votazione.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’Assemblea delibera con voto palese. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea devono essere verbalizzate da un segretario verbalizzante individuato dall’Assemblea su proposta del Presidente.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Non è ammessa delega.

Poteri dell'Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.

In particolare, sono compiti dell’Assemblea:

  1. eleggere i membri del Consiglio direttivo
  2. approvare il bilancio annuale
  3. indicare al Consiglio direttivo le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività
  4. ratificare le proposte del Consiglio direttivo
  5. deliberare in merito al rigetto della domanda e all'esclusione dei Soci di cui all'art. 8

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre Consiglieri fino ad un massimo di cinque, eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni. Il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

In caso di dimissioni, esclusione o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede a sostituirlo nominando il primo fra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente quando il Presidente o almeno due Consiglieri ne facciano richiesta scritta anche via mail.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente data, ora e luogo della convocazione, oltre che l’ordine del giorno da inviare, senza obblighi di forma purché con mezzi comprovabili, compresa la posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza, salvo i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata con le stesse modalità almeno due giorni prima della riunione.

Funzionamento del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o in caso di assenza o di impedimento dal componente del Consiglio Direttivo presente più anziano di età.

È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati.

Le Proposte di Deliberazione, ove non diversamente specificato, sono approvate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, il voto della Presidente o di chi ne fa le veci, vale doppio.

Le deliberazioni sono assunte a votazione palese. Non è ammesso il voto per delega.

I componenti del Consiglio devono astenersi dal voto su argomenti riguardanti la propria persona.

La seduta è valida se alle riunioni del Consiglio è presente la maggioranza dei Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto il verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Poteri del Consiglio direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. redigere il bilancio o il rendiconto economico – finanziario;
  3. redigere i programmi dell'attività da svolgere
  4. redigere i progetti per l'impiego degli avanzi di gestione
  5. predisporre gli eventuali regolamenti interni;
  6. stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  7. deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
  8. nominare i dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione;
  9. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
  10. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

La rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in Giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo. ll Presidente può, di volta in volta o in modo permanente – purché in forma scritta - attribuire la rappresentanza legale ad uno a più Consiglieri, anche disgiuntamente.

Ogni Consigliere, disgiuntamente, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio direttivo.

Nei casi di urgenza, ogni Consigliere, disgiuntamente, può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

Poteri del Presidente dell'Associazione

Al Presidente sono conferiti i poteri legali e di rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio

Il Presidente dirige e coordina, in generale, tuta l’attività dell'Associazione, tranne quanto espressamente

riservato ad altri Organi, è garante dello Statuto, sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.

Ad esso spetta:

  1. esercitare tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
  1. sovrintendere all’attuazione del programma;
  2. convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, fissando l’ordine del giorno e dirigendone i lavori;
  3. coordinare le attività di comunicazione e provvedere a dare visibilità alle attività dell’Associazione;
  4. m) deferire per motivi disciplinari ogni associato, adottando anche provvedimenti urgenti ed immediati.
  5. può prestare deleghe specifiche per l’esercizio dei suoi poteri ai membri del Consiglio direttivo.
  6. in accordo con il Consiglio direttivo, conferire deleghe speciali, anche a soggetti estraneiall’Associazione, relativamente all’espletamento di particolari attività.
  7. assumere provvedimenti che abbiano carattere urgente, con l’obbligo di riferirne entro 30 giorni al Consiglio direttivo affinché provveda alla ratifica delle delibere presidenziali adottate d’urgenza.

Vice Presidente

Il Consiglio direttivo può nominare nomina, su proposta del Presidente, tra i suoi component, un Vice Presidente. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nella sua attività e lo sostituisce temporaneamente in caso di assenza o impedimento o dimissioni, sino alle elezioni e alla proclamazione del nuovo Presidente.

Segretario

Il Consiglio direttivo nomina, tra i suoi component, un Segretario. Al Segretario competerà l’onere della redazione dei verbali, che trascrive negli appositi libri affidati alla sua custodia.

Il Segretario inoltre coordina, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio direttivo, le attività dell’Associazione, di cui costituisce un punto di riferimento nella fase di attuazione dei programmi.

Il Segretario rimane in carica per un periodo coincidente con il mandato del Consiglio direttivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

E’ assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni ed estingua le obbligazioni in essere.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria e rinvio di legge.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra gli associati - o loro aventi causa - e l'Associazione, tale controversia sarà devoluta ad un arbitro unico nominato dalle parti o, in caso di disaccordo, dalla CCIAA di Torino. L’arbitro deciderà ex bono et aequo senza vincoli di procedura e con giudizio inappellabile. Per quanto qui non espressamente contemplato si rimanda alla normativa vigente.